Regio decreto 778/1931
Art. 1 — Il servizio del casellario giudiziale nel Regno e' affidato: a) agli uffici locali presso le procure del Re, …
Art. 1. Il servizio del casellario giudiziale nel Regno e' affidato: a) agli uffici locali presso le procure del Re, secondo le norme stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale; b) all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 778/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.