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Regio decreto 778/1931

Art. 1 — Il servizio del casellario giudiziale nel Regno e' affidato: a) agli uffici locali presso le procure del Re, …

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/1parte di Regio decreto 778/1931
Art. 1. Il servizio del casellario giudiziale nel Regno e' affidato: a) agli uffici locali presso le procure del Re, secondo le norme stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale; b) all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.

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