Regio decreto 225/1931
Art. 64 — Gli onorari e le indennita' al Commissario Regio, al Commissario straordinario e al Liquidatore sono pagati d…
Art. 64. Gli onorari e le indennita' al Commissario Regio, al Commissario straordinario e al Liquidatore sono pagati dall'Istiuto nella misura stabilita dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Ai Commissari Regi e straordinari e' attribuita una indennita' giornaliera, graduata secondo l'importanza dell'Istituto nella misura che sara' stabilita dal Ministero, oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio. Ai liquidatori, oltre la indennita' giornaliera come sopra stabilita e al rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una provvigione sull'ammontare della realizzazione delle attivita' non rappresentate da titoli quotati in borsa. La provvigione sara' determinata dal Ministero a periodi mensili e trimestrali, avuto riguardo alla entita' e difficolta' delle operazioni compiute dal liquidatore nel mese o nel trimestre. Essa sara' pagata di regola al liquidatore al termine della liquidazione e senza decorrenza di interessi. In caso pero' di morte del liquidatore sara' pagata per intero agli eredi di lui, e, nel caso di dimissione per motivi riconosciuti giusti dal Ministero, ne sara' pagata al liquidatore la meta', rimettendo il pagamento dell'altra meta' a liquidazione finita. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste: Acerbo.
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