Regio decreto 225/1931
Art. 62 — Le somme spettanti ai creditori e ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'art
Art. 62. Le somme spettanti ai creditori e ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'art. 59 del presente regolamento, devono essere depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti con la indicazione del nome del proprietario o dei numeri dei libretti se questi sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata o al possessore ritirando il titolo.
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