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Regio decreto 225/1931

Art. 56 — Il liquidatore deve depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione tutte le …

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/56parte di Regio decreto 225/1931
Art. 56. Il liquidatore deve depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione tutte le somme che verra' realizzando dalla liquidazione dell'attivo, ritenendo soltanto quanto occorre per i bisogni giornalieri del servizio. Il Ministero stabilira' il massimo della somma che puo' rimanere presso l'ente e designera' presso quale dei due predetti Istituti debbano essere depositate le somme disponibili. Ciascun deposito sara' denunziato dal liquidatore al Ministero e alla Commissione di sorveglianza, la quale ne prendera' atto nei processi verbali delle sue adunanze, richiamandovi il documento che fa fede dell'eseguito deposito. Il Ministero, di sua iniziativa o sopra proposta del liquidatore o della Commissione di sorveglianza, puo' anche prescrivere che siano depositati presso l'Istituto di emissione, i titoli e i documenti di proprieta' dell'Ente. Le somme e i titoli non possono essere ritirati senza il voto della Commissione di sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero.

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