Regio decreto 225/1931
Art. 47 — I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione: contravvenendo a questo divieto sono respons…
Art. 47. I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione: contravvenendo a questo divieto sono responsabili personalmente delle operazioni intraprese. Le facolta' dei liquidatori, in quanto non e' altrimenti stabilito nel presente regolamento, sono quelle indicale nell'art. 203 del Codice di Commercio per i liquidatori delle Societa' commerciali.
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