Regio decreto 225/1931
Art. 39 — I rendiconti annuali da trasmettersi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste debbono rappresentare una …
Art. 39. I rendiconti annuali da trasmettersi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste debbono rappresentare una chiara e fedele esposizione della gestione dell'Istituto; cioe': il movimento particolareggiato dei depositi, distinti secondo le varie categorie di essi; gl'impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto; gli utili conseguiti; le perdite subite, con l'indicazione delle cause, le spese di ogni sorta sostenute nell'esercizio; la ripartizione degli utili netti. Il rendiconto suddetto deve essere corredato di una relazione del Consiglio di amministrazione che illustri le cifre in esso esposte e dia conto dell'andamento dell'Istituto e della gestione delle altre istituzioni da esso dipendenti. Il rendiconto deve essere inviato nel termine di un mese dalla data di approvazione, la quale dovra' aver luogo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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