Regio decreto 225/1931
Art. 37 — Se viene stabilito di ricostituire il capitale, il Ministero ne determinera' la misura, tenendo conto dell'am…
Art. 37. Se viene stabilito di ricostituire il capitale, il Ministero ne determinera' la misura, tenendo conto dell'ammontare del patrimonio distrutto e della somma dei depositi: in nessun caso il capitale ricostituito dovra' essere inferiore ad un milione di lire. Della sua ricostituzione dev'essere fornita la prova al Ministero prima della scadenza del termine di un mese fissato dall'art. 43 della legge.
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