Regio decreto 225/1931
Art. 34 — Il Commissario Regio o il Commissario straordinario nei casi rispettivamente di scioglimento o di sospensione…
Art. 34. Il Commissario Regio o il Commissario straordinario nei casi rispettivamente di scioglimento o di sospensione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 42 della legge, possono, nell'assumere l'amministrazione dell'Istituto, sospendere il rimborso dei depositi per un periodo non maggiore di 15 giorni. Tale provvedimento potra' essere prorogato per altri 15 giorni con l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione il Commissario Regio e il Commissario straordinario debbono conseguire la preventiva approvazione Ministeriale.
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