Regio decreto 225/1931
Art. 32 — I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale
Art. 32. I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra i funzionari governativi e i rappresentanti degli Istituti, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso deve essere sottoscritto da tutti gli interessati ciascuno dei quali e' libero di farvi inserire le dichiarazioni che ritenesse opportune. Quando dalla ispezione risultino fatti che costituiscano le contravvenzioni previste dall'art. 50 della legge verra' per essi steso un processo verbale separato che dovra' essere trasmesso dal Ministero alla Autorita' Giudiziaria. Il processo verbale della ispezione deve essere spedito entro 5 giorni dalla chiusura di essa al Ministero, insieme con una relazione nella quale l'Ispettore esporra' le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cause degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli. Le irregolarita' gravi che possono dar luogo a provvedimenti di carattere urgente debbono essere dall'Ispettore denunziate immediatamente. Una copia del processo verbale dalla ispezione viene rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto, agli effetti dell'articolo 41 secondo alinea della legge. Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza, che dovra' essere convocata d'urgenza se dalla ispezione siano risultati fatti gravi. Devono inoltre essere presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati della ispezione abbiano provocato.
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