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Regio decreto 225/1931

Art. 25 — I Monti di pieta' classificati di prima categoria in esecuzione della legge (Testo Unico), possono essere rap…

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Art. 25. I Monti di pieta' classificati di prima categoria in esecuzione della legge (Testo Unico), possono essere rappresentati o difesi dalla Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorita' giudiziaria, Collegi arbitrali e giudiziari speciali. Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Avvocatura dello Stato dai Monti di pieta' di prima categoria saranno liquidati a norma di legge.

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