Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 225/1931Art. 23
Regio decreto 225/1931

Art. 23 — Le Casse di risparmio e i Monti di pieta' di prima categoria debbono tenere, oltre agli altri libri di contab…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/23parte di Regio decreto 225/1931
Art. 23. Le Casse di risparmio e i Monti di pieta' di prima categoria debbono tenere, oltre agli altri libri di contabilita', il libro giornale nel quale siano registrate quotidianamente tutte le operazioni dell'Istituto. Esse debbono fare annualmente e nel termine stabilito dai rispettivi statuti per la compilazione dei rendiconti, l'inventario dell'attivo e del passivo. Il giornale puo' anche essere tenuto, in forma riassuntiva, purche' in tal caso la descrizione analitica dei fatti amministrativi risulti da libri speciali corrispondenti alle varie categorie di operazioni dell'Istituto. Gli elementi dell'attivo e del passivo dei quali non possano nell'inventario riprodursi le particolarita' vi saranno enunciati sinteticamente facendo pero' richiamo ai relativi registri computistici. I rendiconti annuali, le situazioni semestrali e gli inventari debbono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, dai Sindaci, dal Direttore e dal Ragioniere. Gli Istituti suddetti debbono inoltre tenere un registro nel quale siano trascritti i verbali delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione, firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, con facolta' ai consiglieri intervenuti di fare ivi constare il loro eventuale dissenso. Un altro registro debbono tenere le Casse di risparmio fondate da Societa' per trascrivervi le deliberazioni delle Assemblee dei soci, le quali saranno firmate dal Presidente e dal Segretario. Per il libro giornale, per quello degli inventari e per i registri delle deliberazioni di cui al presente articolo, dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23 e 25 del Codice di Commercio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 225/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.