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Regio decreto 225/1931

Art. 2 — Le Casse di risparmio istituite da Associazioni di persone devono unire all'istanza: a) l'atto costitutivo e …

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/2parte di Regio decreto 225/1931
Art. 2. Le Casse di risparmio istituite da Associazioni di persone devono unire all'istanza: a) l'atto costitutivo e lo schema di statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le determinazioni prescritte dagli articoli 2 e 3 della legge e dal presente regolamento; b) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa nella somma stabilita dall'atto costitutivo e dallo statuto, che non dev'essere inferiore a L. 1.000.000, giusta l'art. 4 della legge.

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