Regio decreto 225/1931
Art. 13 — Non possono assumere l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria, ai …
Art. 13. Non possono assumere l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria, ai sensi dell'art. 6 della legge, l'Amministrazione Comunale o l'Amministrazione Provinciale o i componenti delle medesime, rispettivamente nel Comune o nella Provincia nei quali ha sede e opera l'Istituto interessato e neppure coloro che siano in lite con l'Istituto. Non possono inoltre assumere l'Amministrazione degli Istituti coloro che facciano parte in qualita' di amministratori, di sindaci o di impiegati di altri Istituti di credito che siano concorrenti. Non sono da considerare come Istituti concorrenti quelli dei quali le singole Casse di risparmio od i Monti di pieta' siano partecipanti. Le persone, elette o nominate all'ufficio di amministratori o di sindaci degli Istituti e delle Federazioni, le quali all'atto della elezione o della nomina hanno obbligazioni con essi, debbono estinguerle entro sei mesi dal giorno in cui assumono l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori o i sindaci che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadranno dall'ufficio. La decadenza e' proclamata dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne deve riferire all'assemblea dei soci nella prima adunanza, od all'ente che aveva eletto il consigliere o il sindaco decaduto affinche' provvedano alla sostituzione. Qualora il Consiglio di amministrazione non pronunci la decadenza, vi provvedera' d'ufficio il Ministero.
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