Regio decreto 225/1931
Art. 10 — Mediante decreto Reale su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello dell…
Art. 10. Mediante decreto Reale su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello delle Finanze, le Casse di nuova istituzione e i Monti di pieta' riconosciuti di prima categoria sono ammessi a far parte della Federazione territoriale gia' esistente. E' in facolta' del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di sospendere l'ammissione suddetta, durante il quinquennio di cui all'art. 13 della ricordata legge, decorrente dalla data di istituzione della nuova Cassa o dalla classificazione in prima categoria del Monte di pieta'.
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