Regio decreto 148/1931
Art. 48 — Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare c…
Art. 48. Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza piu' grave. Per le mancanze commesse da due o piu' agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione e' aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui e' disposto diversamente.
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