Regio decreto 148/1931
Art. 33 — Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il c…
Art. 33. Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalita' di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente. Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi. L'azienda ha facolta' di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.
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