Regio decreto 1642/1930
Art. 90 — Art. 55 e 56 legge
Art. 90. (Art. 55 e 56 legge). Le Amministrazioni centrali dello Stato e le Amministrazioni centrali degli enti a carattere nazionale, di cui all'art. 89 del presente regolamento, devono dare, di volta in volta, tempestiva notizia al Comitato nazionale dell'Opera delle assunzioni di personale, che intendano effettuare, con o senza concorso, precisandone le condizioni. Uguale obbligo e' fatto agli uffici locali dello Stato ed agli enti a carattere locale, di cui al citato articolo, in confronto del Comitato provinciale dell'Opera, competente per territorio.
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