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Regio decreto 1642/1930

Art. 76 — Art. 7 e 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/76parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 76. (Art. 7 e 33 a 44 legge). Il giudice, in ogni accertamento di paternita' o maternita' di cui all'art. 7 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, invita, di regola, le autorita' comunali e di pubblica sicurezza ed i Reali carabinieri a rispondere, rispettivamente, a un questionario speciale, secondo un modulo da approvarsi dal Comitato nazionale. Le informazioni stesse devono dalle autorita' richieste assumersi con la maggiore sollecitudine, diligenza e riservatezza, e i moduli devono contenere le relative risposte a margine delle singole domande nella forma piu' chiara e concisa. Gli stessi moduli possono rimettersi dal giudice alle istituzioni che provvedono ai figli di ignoti, per le ricerche di ufficio degli aventi diritto all'assistenza stabilita dalla predetta legge, con l'obbligo alle istituzioni medesime di fare gli accertamenti occorrenti per rispondervi.

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