Regio decreto 1642/1930
Art. 69 — Art. 33 legge
Art. 69. (Art. 33 legge). Il decreto con cui il Primo Presidente della Corte d'appello, a norma dell'art. 33 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nomina il giudice delle tutele, deve essere immediatamente comunicato in copia al Prefetto della Provincia ed al Comitato provinciale dell'Opera. Il giudice incaricato della funzione di giudice delle tutele per gli orfani di guerra della Provincia puo' essere esonerato dalle altre funzioni giudiziarie, avuto riguardo all'importanza del servizio speciale tutelare nella Provincia, in relazione al numero degli orfani, nonche' alle esigenze generali di servizio del Tribunale. In caso di assenza od impedimento del giudice delle tutele, puo' essere destinato, momentaneamente, a supplirlo un altro giudice del tribunale, nominato, in via d'urgenza, con decreto del presidente del Tribunale stesso che ne da' comunicazione al Prefetto ed al Comitato anzidetto.
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