Regio decreto 1642/1930
Art. 66 — Art. 11, 14 e 26 legge
Art. 66. (Art. 11, 14 e 26 legge). Alla revoca dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali si fa luogo nei casi previsti dall'art. 26 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 17 del presente regolamento. Alla revoca si provvede mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, qualora trattisi del presidente del vice-presidente del Comitato nazionale, ovvero mediante decreto del Capo del Governo, su proposta del Prefetto, sentito, salvo il caso di urgenza, il Comitato nazionale, qualora trattisi del presidente o del vice-presidente del Comitato provinciale. La revoca dalla carica di presidente o vice-presidente determina anche la revoca da membro dei Comitati predetti. Il membro del Comitato provinciale, nominato ai sensi della lettera a) dell'art. 14 della legge predetta e non investito di cariche direttive, e' revocato con decreto del Prefetto. I membri del Comitato stesso, di cui alle lettere d) ad h) del citato art. 14, sono revocati dalle autorita' e dagli enti cui spetta la relativa nomina. Il Prefetto puo' prefiggere all'uopo un termine, salvo a provvedere direttamente, con suo decreto, nel caso di inadempienza. Spetta, di regola, al Comitato provinciale, di promuovere dal Prefetto, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, della legge predetta, la revoca dei componenti la Commissione comunale di vigilanza, quando si trovino in condizioni analoghe a quelle previste, dall'articolo stesso, comma 1°, e dall'articolo 17, commi 1° e 2°, del presente regolamento, nei riguardi dei componenti i Comitati provinciali.
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