Regio decreto 1642/1930
Art. 58 — Art. 54 legge
Art. 58. (Art. 54 legge). Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario a madre e figlia, con numero d'ordine progressivo, da consegnare al tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente e' esaurito. Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente del Comitato, dal capo dell'ufficio di segreteria e dall'incaricato dei servizi contabili. Oltre alle verifiche straordinarie che in qualunque tempo siano ritenute necessarie, nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, gli organi centrale e provinciali dell'Opera devono eseguire la verifica dello stato di cassa dei rispettivi tesorieri.
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