Regio decreto 1642/1930
Art. 55 — Art. 46 legge
Art. 55. (Art. 46 legge). Gli uffici di segreteria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali devono formare e tenere al corrente, secondo la rispettiva competenza, un ordinato ed esatto inventario dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio dell'Opera, ed uno stato dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, con i titoli relativi. L'inventario e' compilato secondo le norme degli articoli 2 e seguenti del regolamento di contabilita' delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99. L'inventario e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente del Comitato, dal capo dell'ufficio di segreteria e dall'impiegato incaricato della compilazione. Dell'inventario e delle successive aggiunte o variazioni e' data comunicazione dai Comitati provinciali a quello nazionale: da questo, al Capo del Governo.
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