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Regio decreto 1642/1930

Art. 5 — Art. 9 e 19 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/5parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 5. (Art. 9 e 19 legge). Presso le Commissioni comunali di vigilanza ed i Comitati provinciali dell'Opera, e' costituito uno schedario anagrafico, comprendente schede di famiglia ed individuali, degli orfani di guerra residenti nella rispettiva giurisdizione, ed un elenco nominativo degli orfani stessi, con distinta annotazione di quelli aventi diritto all'assistenza. Le norme per la compilazione delle schede e degli elenchi anzidetti sono stabilite dal Comitato Nazionale dell'Opera, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo.

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