Regio decreto 1642/1930
Art. 44 — Art. 46 legge
Art. 44. (Art. 46 legge). In dipendenza della graduale diminuzione delle esigenze dell'assistenza ricoverativa degli orfani di guerra, l'Opera nazionale puo' ammettere anche non orfani di guerra negli istituti in genere di ricovero, di sua proprieta', determinando la retta, in base anche a speciali convenzioni con gli enti eventualmente interessati, in modo che sia garentito il completo rimborso di ogni spesa al riguardo. Appena negli istituti predetti risultino normalmente disponibili, per non orfani di guerra, oltre la meta' dei posti, spetta all'Opera di svolgere pratiche per la cessione, mediante corrispettivo, degli immobili ed attrezzature, relativi agli istituti medesimi, ad enti in funzione o costituendi che abbiano analoghi fini di assistenza in favore di non orfani di guerra, salva riserva di determinato numero di posti, per l'occorrente periodo di tempo, in favore degli orfani di guerra pei quali si presuma ancora necessario il ricovero. Le somme ricavate dall'Opera dalla cessione di colonie agricole e di istituti in genere per l'istruzione tecnico-agricola sono, preferibilmente, destinate all'acquisto di piccoli fondi rustici, da assegnare agli orfani di guerra contadini, ai sensi dell'art. 15, lettera e) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed in base a norme stabilite dal Comitato nazionale con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo. Le somme ricavate dalla cessione di istituti di altra natura, sono, preferibilmente, destinate alle spese per speciali cure sanitarie ed all'incremento delle concessioni di borse di studio, di strumenti di lavoro e di sussidi dotali.
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