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Regio decreto 1642/1930

Art. 38 — Art. 15 lettere d

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/38parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 38. (Art. 15 lettere d) ed e) seconda parte legge). Al collocamento di orfani di guerra in istituti di ricovero e di educazione, il Comitato provinciale provvede con assoluta precedenza, quando sia accertato l'abbandono materiale o morale degli orfani medesimi. Per i ricoveri a scopi di educazione ed istruzione, a seguito dell'accertata impossibilita' di conseguire detti scopi lasciando l'orfano presso la famiglia, il Comitato provinciale tiene conto, oltre delle condizioni sociali ed economiche della famiglia e delle benemerenze del genitore morto in guerra, delle attitudini e della condotta dell'orfano ed, in particolare, dell'effettivo profitto da lui conseguito nel precedente corso di studi. Le relative concessioni devono essere confermate, annualmente, in relazione alla decorrenza dell'anno scolastico, e, sia in sede di nuove concessioni che di conferma, il Comitato provinciale, forma, in rapporto alle disponibilita' di bilancio e coordinatamente al conferimento delle borse di studio, di cui all'art. 15, lett. f) della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e 40 del presente regolamento, una graduatoria dei piu' meritevoli del ricovero.

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