Regio decreto 1642/1930
Art. 27 — Art. 24 legge
Art. 27. (Art. 24 legge). Nell'archivio degli uffici di segreteria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, devono essere tenuti, secondo le rispettive attribuzioni, oltre il protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli atti, in genere, inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile, ed oltre gli elenchi e schedari degli orfani di guerra e gli altri atti specificatamente prescritti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dal presente regolamento: a) registri cronologici dei verbali delle adunanze dei Comitati predetti e delle rispettive Giunte esecutive, e delle deliberazioni adottate nelle adunanze stesse; b) fascicoli personali degli orfani di guerra assistiti, con tutti gli atti che ad essi si riferiscono; c) registro dei ricoveri di orfani di guerra, distintamente a scopo di custodia, di educazione ed istruzione, o di cura, con le indicazioni che il Comitato nazionale ravvisi opportune con sua deliberazione di massima; d) registro delle tutele, con la indicazione degli orfani la cui tutela il Comitato provinciale ha assunto direttamente od ha delegato ad altri enti, a norma dell'art. 15 lett. i) della legge predetta; e) registro degli enti collegati e degli altri enti sottoposti alla rispettiva vigilanza, con le indicazioni, sulla costituzione giuridica e sul funzionamento, che il Comitato nazionale ravvisi opportune con sua deliberazione di massima. I presidenti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali designano il funzionario cui spetta la responsabilita' della tenuta e conservazione dell'archivio, e della designazione e' data notizia, rispettivamente, al Capo del Governo od al Prefetto della provincia.
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