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Regio decreto 1642/1930

Art. 2 — Art. 5, 6, 7, 57 e 62 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/2parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 2. (Art. 5, 6, 7, 57 e 62 legge). L'assistenza prescritta dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e' accordata soltanto agli orfani di guerra, nelle condizioni di eta' previste dalla legge stessa e dal presente regolamento: a) il cui genitore sia morto entro il 31 ottobre 1921; b) il cui genitore sia morto o venga a perire posteriormente al 31 ottobre 1921, purche' concepiti prima del fatto di guerra, verificatosi entro tale data, che ha prodotto od aggravato la lesione od infermita' determinante la morte del genitore. Nel caso in cui non sia possibile di stabilire esattamente la data in cui fu contratta o si aggravo', in dipendenza dello stato di guerra, l'infermita' del genitore, si presume che la infermita' stessa sia stata contratta o si sia aggravata nel giorno dell'invio in congedo del genitore, o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari da lui subiti, se questi furono anteriori al congedo.

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