Regio decreto 1642/1930
Art. 136 — Art. 12 lett. c
Art. 136. (Art. 12 lett. c), e 15 lett. i), legge). I conti, fino all'esercizio 1929 compreso, degli enti morali, costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, e non fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dal Capo del Governo. I conti predetti, relativi ad enti morali, costituiti per la assistenza degli orfani di guerra di una sola Provincia, e non fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dai Prefetti delle rispettive Provincie.
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