Regio decreto 1642/1930
Art. 127 — Art. 64 legge
Art. 127. (Art. 64 legge). Le medaglie di benemerenza che il Capo del Governo puo' assegnare, sentito il Comitato nazionale, ai sensi dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono, secondo il grado di merito, d'oro, d'argento o di bronzo, conformi ad un tipo stabilito, con apposita deliberazione, dal Comitato predetto. Salvo il disposto dell'art. 138 del presente regolamento, le assegnazioni, nel medesimo anno, sono stabilite nel limite massimo di tre per le medaglie d'oro, dieci per quelle d'argento e trenta per quelle di bronzo. La medaglia d'oro e' concessa per eccezionale importanza di meriti, tenuto particolare conto della volontarieta' e gratuita' dell'azione svolta, della lunga durata della stessa, degli speciali vantaggi che ne siano risultati agli orfani di guerra.
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