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Regio decreto 1642/1930

Art. 12 — «Art

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/12parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 12. «Art. 9 e 10 legge). Gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe, quando ricevono, ai sensi di legge, atti, dichiarazioni, denunzie e richieste riflettenti minorenni orfani di uno o di ambo i genitori, devono eseguire immediatamente indagini per accertare se trattisi di orfani di guerra, chiedendo notizie e chiarimenti ai dichiaranti, denuncianti e richiedenti, ai testimoni, agli uffici ed autorita' da cui provengono le predette dichiarazioni, denuncie e richieste. Nelle schede individuali del registro di popolazione, di cui all'art. 9 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, fra le notizie riflettenti lo stato civile, deve indicarsi pure la eventuale condizione di orfano di guerra del titolare della scheda. Nel dare avviso e nel fornire le notizie e documenti di cui all'art. 24 del regolamento surricordato, gli uffici comunali devono indicare la condizione eventuale di orfano di guerra della persona cui l'avviso, le notizie, e i documenti predetti si riferiscono, ogni qualvolta detta condizione sia, comunque, venuta a loro conoscenza.

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