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Regio decreto 1642/1930

Art. 119 — Art. 2 comma 1°, 3, e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/119parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 119. (Art. 2 comma 1°, 3, e 27 legge). Le richieste di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'acquisto di beni stabili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, sono presentate dagli enti, collegati con l'Opera nazionale, al Capo del Governo, od al Prefetto della Provincia, rispettivamente, pel tramite del Comitato nazionale o del Comitato provinciale dell'Opera stessa, che esprimono il loro parere al riguardo. Sono applicabili agli enti predetti le norme dell'art. 67 del presente regolamento, relativamente all'avviso ai successibili ex lege.

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