Regio decreto 1642/1930
Art. 109 — Art. 3, 26, 27 e 32 legge
Art. 109. (Art. 3, 26, 27 e 32 legge). Le facolta' ed i poteri attribuiti ai Prefetti dall'art. 3, dall'art. 26 relativamente alla sospensione ed annullamento di provvedimenti, e dall'art. 27 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono esercitati nelle Colonie od all'estero, rispettivamente dai Governatori o dai capi delle rappresentanze diplomatiche.
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