Regio decreto 1642/1930
Art. 100 — Art. 63 legge
Art. 100. (Art. 63 legge). Il Comitato provinciale, presso il quale l'orfano e' iscritto per il collocamento, rilascia all'interessato, od al suo legale rappresentante, una tessera personale d'iscrizione. Da tale tessera deve risultare: 1° il numero d'ordine d'iscrizione nel ruolo; 2° il cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita dell'orfano; 3° l'impiego o mestiere per cui l'orfano viene riconosciuto idoneo; 4° le mansioni, cui egli e' stato, eventualmente, adibito in precedenza.
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