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Regio decreto 1401/1930

Art. 97 — La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno quattro centimetri, accertata in un ospedale mi…

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Art. 97 La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno quattro centimetri, accertata in un ospedale militare. NB. Vedi art. 16 elenco B.

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