Regio decreto 1401/1930
Art. 94 — La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di un pollice; b) di un indice e di un altro dito…
Art. 94 La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di un pollice; b) di un indice e di un altro dito della stessa mano; c) delle ultime tre dita di una mano; d) di due dita e di un metacarpo di una mano; e) di due indici; f) di tre dita fra le due mani; g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano; h) delle ultime due falangi di cinque dita tra le due mani; i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano; l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani compreso quelle dei due pollici; m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice; n) della falange ungueale di sette dita fra le mani esclusa quella dei due pollici. NB. - Vedere art. 14 elenco B.
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