Regio decreto 1401/1930
Art. 76 — I disturbi funzionali del cuore, di qualsiasi specie e natura, purche' gravi e permanenti; dopo osservazione …
Art. 76 I disturbi funzionali del cuore, di qualsiasi specie e natura, purche' gravi e permanenti; dopo osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilita'; nel militare dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n.5 delle avvertenze generali. NB. - Per le forme meno gravi vedi art. 9 Elenco B.
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