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Regio decreto 1401/1930

Art. 59 — La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini

ELI /it/regio-decreto/1930/09/26/1401/art/59parte di Regio decreto 1401/1930
Art. 59 La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini. La mancanza e la carie estesa del maggior numero di denti, con evidente insufficienza della masticazione. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare. NB. - Il perito indichera' sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.

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