Regio decreto 1401/1930
Art. 41 — La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, al grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; …
Art. 41 La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, al grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare e, nel militare, previa adeguata cura e dopo i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.
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