Regio decreto 1401/1930
Art. 20 — Le malattie croniche delle ossa e delle articolazioni principali, qualunque ne sia la natura ed i loro esiti
Art. 20 Le malattie croniche delle ossa e delle articolazioni principali, qualunque ne sia la natura ed i loro esiti. Nei casi giudicati emendabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilita', e, nei militari, dopo adeguati tentativi di cura, e i periodi di licenza di ed il n. 5 delle avvertenze generali. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.
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