Regio decreto 726/1930
Art. 5 — Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano i seguenti corsi: a) corsi ordinari per giov…
Art. 5. Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano i seguenti corsi: a) corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di fanteria e cavalleria e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione; b) corsi speciali per sottufficiali in servizio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi dei carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e amministrazione; c) corsi di abilitazione per marescialli ordinari e per ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 5.
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