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Regio decreto 726/1930

Art. 17 — Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronauti…

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/17parte di Regio decreto 726/1930
Art. 17. Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio, sara' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota di manutenzione corredo. Agli effetti del beneficio suddetto sono equiparati ai morti per causa di servizio i deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

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