Regio decreto 967/1929
Art. 7 — Art. 5 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª
Art. 7. (Art. 5 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª). Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni, la qualita' di socio e' personale e intrasmissibile. I soci di tali Casse conservano la loro qualita', anche dopo che sia stato loro restituito il contributo.
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