Regio decreto 967/1929
Art. 50 — (Art
Art. 50. (Art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Sono puniti con pena pecuniaria sino a L. 3000 gli amministratori, i direttori degli istituti ed i soci responsabili che contravvengano alle disposizioni dell'art. 48. Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci ed i liquidatori delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria: 1° che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione sovrana, in conformita' del presente testo unico; 2° che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi di impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 21 e 35 del presente testo unico; 3° che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre; 4° che nei detti documenti, nelle relazioni ed in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione ed al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni del l'istituto o abbiano scientemente, in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.
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