Regio decreto 967/1929
Art. 39 — (Art
Art. 39. (Art. 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attivita' e passivita' dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella D, annessa al Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3272. Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di pieta' di prima categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'art. 12 del presente testo unico, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonche' le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.
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