Regio decreto 967/1929
Art. 28 — (Art
Art. 28. (Art. 13 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Il credito inscritto sopra un libretto nominativo puo', all'atto dell'emissione, essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria, puo' essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi.
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