Regio decreto 967/1929
Art. 26 — (Art
Art. 26. (Art. 11 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso l'istituto emittente, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato.
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