Regio decreto 967/1929
Art. 2 — Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª
Art. 2. (Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª). Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da Corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformita' delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di Corpi morali. Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone si costituiscono per atto pubblico. L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da Corpi morali o col loro concorso, determina: 1° le ingerenze di essi Corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti; 2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto. L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone determina: a) il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea; b) i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; c) le attribuzioni del Consiglio di amministrazione. All'atto costitutivo e' allegato lo statuto.
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