Regio decreto 967/1929
Art. 14 — (Art
Art. 14. (Art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monti di pieta' di prima categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvedera' a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di pieta' di prima categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di pieta' di prima categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalita' della fusione di cui all'art. 12, previo accertamento delle attivita' e passivita' dell'Istituto minore. Tale accertamento dovra' constare da apposito verbale redatto di accordo tra i due Istituti interessati. In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il Ministro per l'economia nazionale decidera' inappellabilmente. Il decreto di cui al presente articolo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e non e' soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituira' la base del relativo trapasso delle attivita' e passivita', restando autorizzate l'amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonche' le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformita' del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 39.
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