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Regio decreto 967/1929

Art. 11 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/11parte di Regio decreto 967/1929
Art. 11. (Art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279, convertito nella legge 20 dicembre 1925, n. 2481). I Monti di pieta' assegnati alla prima categoria ai sensi e per gli effetti del presente testo unico, e i loro impiegati e salariati continuano a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari e altri impiegati e salariati degli enti locali, di cui al testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e alla legge 11 giugno 1916, n. 720.

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