Regio decreto 3458/1928
Art. 96 — Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309
Art. 96. (Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309). Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vice-brigadieri e militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali, non e' dovuto nelle seguenti posizioni: a) durante i corsi all'Accademia di fanteria e cavalleria; b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari; c) in licenza ordinaria; d) in licenza straordinaria per infermita' non provenienti da cause di servizio; e) in licenza straordinaria per motivi privati; f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera e' ridotta o sospesa.
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